Con sentenza del dicembre 2019 il Tribunale di Mantova ha disposto l’assegno divorzile a favore dell’ex moglie tenendo conto della durata del matrimonio, dell’accordo dei coniugi nella divisione dei compiti all’interno e all’esterno della famiglia (per tutto il matrimonio, la moglie si era dedicata in via prevalente degli aspetti domestici, compresa la gestione dei figli, mentre il marito si era dedicato al lavoro). Il Tribunale di Mantova, con la succitata sentenza, ha disposto l’assegno divorzile rifacendosi all’ormai costante indirizzo che la giurisprudenza della Suprema Corte ha delineato a partire dalla sentenza a Sezioni Unite n.18287 dell’11/07/2018 e che da allora è costante, in cui si valorizzano l’artt.2 e 29 della Costituzione, quale espressione di un modello costituzionale di matrimonio fondato sull’uguaglianza, solidarietà e pari dignità dei coniugi. Nel caso trattato, è stata pertanto ripercorsa la storia matrimoniale della coppia ed è stato valorizzato il profilo perequativo-compensativo dell’assegno, anche in funzione riequilibratrice, tenendo conto dei ruoli endofamiliari scelti di comune accordo tra i coniugi, peraltro rimasti immutati anche dopo la separazione. Detta suddivisione ha permesso che il marito si potesse dedicare in via esclusiva all’attività lavorativa, mentre la moglie si occupava dei figli e della sfera domestica. Questo ha ovviamente posto la Signora in una condizione economica più svantaggiata. La stessa ha sacrificato le proprie aspettative di lavoro e reddituali e così correttamente è stato disposto l’assegno divorzile a suo favore.